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Camera di Conciliazione
Pubblicato il: 08/10/2009
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La Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Forlė-Cesena č iscritta al n. 62 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dellart. 38 D.Lgs. 17/01/2003, n.5.
Presso la Camera di Commercio I.A.A. di Forlė-Cesena č istituita la Camera di conciliazione che ha come scopo lattivitā di informazione, prima assistenza, raccolta delle domande di attivazione di una procedura di conciliazione per la risoluzione, in via non contenziosa, delle controversie insorte in materia di subfornitura nelle attivitā produttive, secondo quanto disposto dallart. 10 della L. 18 giugno 1998, n. 192, e le controversie insorte tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti, secondo quanto disposto dallart. 2, comma 4, della L. 29/12/93, n. 580.
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E' un modo di risolvere amichevolmente le liti e consiste in un tentativo di comporre le controversie conducendo le parti ad un accordo.
La Conciliazione č
- Volontaria, perché si basa sulleffettiva volontā di tutte le parti di collaborare per trovare una soluzione amichevole, che non puō essere imposta ma deve essere costruita attivamente da tutti i partecipanti.
- Semplice, perché non occorrono formalitā particolari. Basta rivolgersi alla Camera di Conciliazione, e, nel caso in cui č fissata ludienza, parteciparvi insieme allaltra parte e al conciliatore.
Lo svolgimento del procedimento č ridotto a pochi atti necessari: la domanda iniziale di una parte, la risposta dellaltra parte, la presenza delle parti alla seduta davanti al conciliatore, la redazione del verbale di conciliazione finale. - Economica, perché i costi sono molto pių accessibili rispetto ai costi di un contenzioso giudiziale.
- Trasparente, perché i costi del servizio sono giā fissati e conosciuti dalle parti giā alla presentazione della domanda.
- Rapida, perché č previsto che il procedimento di conciliazione deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (come č previsto per la conciliazione obbligatoria dalla L. 192/98), o nei diversi termini fissati dalle leggi vigenti e possibilmente in ununica seduta.
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In seguito alla L. 192/98 "Disciplina della subfornitura nelle attivitā produttive" il tentativo di conciliazione č divenuto obbligatorio. Ciō significa che le controversie relative ai contratti di subfornitura sono sottoposte, prima delleventuale passaggio davanti al giudice ordinario, al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. in cui ha sede il subfornitore (art. 10 L. 192/98).
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E un servizio offerto dalla Camera di Commercio I.A.A. di Forlė-Cesena per risolvere le controversie insorte tra imprese o tra imprese e consumatori ed utenti.
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E la persona nominata dalle Commissioni previste dal Regolamento della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Forlė-Cesena.
Il conciliatore, scelto da unapposita lista, deve avere adeguata esperienza nel settore specifico della controversia, ovvero in campo giuridico o economico, nonché conoscenza delle tecniche conciliative, acquisite anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.
Il conciliatore prima di assumere l'incarico deve dichiarare per iscritto la propria indipendenza, imparzialitā e neutralitā.
Le parti possono nominare di comune accordo il conciliatore anche al di fuori dellelenco predisposto dalla Camera di Commercio I.A.A. purché dia garanzia di imparzialitā ed indipendenza.
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La Camera di conciliazione č assistita da una Segreteria presso la quale le parti possono avviare la procedura di conciliazione (compilando appositi moduli oppure presentando una domanda in carta semplice), ritirare una copia del Regolamento disciplinante il servizio di conciliazione e richiedere ogni altra informazione.
Il pubblico viene ricevuto nel seguente orario:
mattino (dal lunedė al venerdė) dalle ore 9:00 alle ore 12:30
pomeriggio (solo martedė e giovedė) dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Assistenza telefonica nelle ore di ricevimento.
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